Sez. 3, Sentenza n. 661 del 13/02/1978 (Rv. 390001 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - NOZIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - NOZIONE.*
In tema di fideiussione, la volonta di assumere l'obbligazione di garanzia, se puo essere dimostrata con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni, tuttavia, a norma dell'art 1937 cod civ, deve essere sempre espressa, nel senso che, pur non occorrendo formule sacramentali, e necessario che quella volonta sia manifestata in modo inequivocabile, e cioe che il patto di garanzia risulti chiaramente e sostanzialmente dalle espressioni usate dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1937, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)