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Sez. 3, Sentenza n. 661 del 13/02/1978 (Rv. 390001 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390001-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - NOZIONE.*

In tema di fideiussione, la volonta di assumere l'obbligazione di garanzia, se puo essere dimostrata con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni, tuttavia, a norma dell'art 1937 cod civ, deve essere sempre espressa, nel senso che, pur non occorrendo formule sacramentali, e necessario che quella volonta sia manifestata in modo inequivocabile, e cioe che il patto di garanzia risulti chiaramente e sostanzialmente dalle espressioni usate dalle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1937, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)