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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22070 del 12/07/2022 (Rv. 665330 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Affitto di azienda - Quote di ammortamento di beni aziendali - Deducibilità da parte del concedente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665330-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario) ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione attuale, art. 102, comma 8, del citato d.P.R.), come precisato dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988 (applicabile "ratione temporis"), salvo che nel contratto di affitto sia stata pattuita una deroga al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c., ipotesi nella quale dette quote sono deducibili dal reddito del concedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la previsione contrattuale, secondo cui le quote di ammortamento riguardanti la componente mobiliare ed immobiliare erano deducibili, anche ai fini fiscali, dalla società affittante, unita al comportamento dell'affittuario, che non aveva dedotto gli oneri in questione, integrasse la deroga convenzionale in questione).

Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 14 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)