Sez. 3, Sentenza n. 256 del 10/02/1967 Ud. (dep. 19/05/1967) Rv. 104259 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - NELL'ISTRUZIONE SOMMARIA - SUO SCOPO - DECORSO DEL TERMINE MASSIMO -OBBLIGHI DEL PM DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GI - OMISSIONE - NON E SANZIONATA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - NELL'ISTRUZIONE SOMMARIA - SUO SCOPO - DECORSO DEL TERMINE MASSIMO -OBBLIGHI DEL PM DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GI - OMISSIONE - NON E SANZIONATA.*
Il termine di quaranta giorni fissato nell'art 272 cpv primo cod proc pen persegue principalmente, se non unicamente, lo scopo della sollecitudine nello svolgimento e nella durata dell'istruzione sommaria in procedimento contro imputato detenuto. Il decorso di tale termine, senza che il PM abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, importa bensi l'Obbligo da parte del PM di trasmettere gli Atti al giudice istruttore per l'istruzione formale, ma tale Obbligo e sfornito di sanzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)