Sez. 3, Sentenza n. 37939 del 30/09/2025 Cc. (dep. 21/11/2025) Rv. 288866-02
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Riesame - Potere di operare la riqualificazione giuridica - Limiti - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato in base a una differente qualificazione giuridica dei fatti, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive in base a dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del tribunale che, chiamato a riesaminare un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, disposto in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aveva attribuito al ricorrente una condotta concorsuale omissiva, anziché commissiva, come in precedenza ritenuto dal giudice di prime cure).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)