Sez. 3, Sentenza n. 3659 del 14/11/2017 Ud. (dep. 25/01/2018) Rv. 272575 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Amministrazione di sostegno - Nomina del difensore effettuata dall'amministratore in luogo dell'amministrato - Nullità per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA
La nomina di un difensore di fiducia effettuata dall'amministratore di sostegno dell'indagato (o dell'imputato) su espressa autorizzazione dal giudice tutelare non determina alcuna violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen., 24 Cost., 6, par. 3, lett. c), C.E.D.U. e 14, par. 2, lett. d), Patto internazionale per i diritti civili e politici, spettando al giudice tutelare conformare i poteri dell'amministratore in relazione alla capacità ed alle esigenze di protezione del beneficiario, in modo tale da garantire allo stesso la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 412 CORTE COST., Legge 09/01/2004 num. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)