Sez. 5 - , Ordinanza n. 5306 del 20/02/2023 (Rv. 666829 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Irrogazione delle sanzioni - Ufficio competente - Individuazione - Medesimo ufficio competente per l'accertamento - Preventiva e valida notificazione di un avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In base all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 è competente ad irrogare le sanzioni tributarie il medesimo ufficio dell'Amministrazione a cui è attribuita la competenza all'accertamento del tributo, indipendentemente dal fatto che abbia validamente proceduto alla notifica del relativo avviso.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)