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Sez. L - , Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018 (Rv. 649243 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita dall'avvocato domiciliatario ai sensi della l. n. 53 del 1994 - Assenza delle condizioni previste dall'art. 11 l. cit. - Nullità - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649243-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notificazione eseguita dall'avvocato domiciliatario abilitato alla sola ricezione degli atti, e non anche al compimento dell'attività di impulso processuale, in quanto proveniente da soggetto astrattamente dotato di "ius postulandi", e potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, deve ritenersi nulla e non inesistente, ai sensi dell'art. 11 della l. 53 del 1994, e, dunque, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per conseguimento dello scopo, in quanto i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l'inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)