Sez. 2, Sentenza n. 1912 del 15/07/1966 (Rv. 323718 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'oggetto del contratto non puo considerarsi indeterminato, quando, sulla base delle espressioni contenute nell'atto relativo, e possibile pervenire alla sua individuazione. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito, involgendo un apprezzamento di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita, se correttamente e congruamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)