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Sez. 2, Sentenza n. 1912 del 15/07/1966 (Rv. 323718 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323718-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'oggetto del contratto non puo considerarsi indeterminato, quando, sulla base delle espressioni contenute nell'atto relativo, e possibile pervenire alla sua individuazione. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito, involgendo un apprezzamento di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita, se correttamente e congruamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)