Sez. 4, Sentenza n. 21142 del 21/03/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 219575 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Sentenza redatta a mano - Scrittura illegibile - Causa di nullità - Mancata previsione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Fondamento.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.546 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., per la mancata previsione della illegibilità della sentenza quale causa di nullità, atteso che, a norma dell'art. 116 dello stesso codice, la parte che vi ha interesse può sempre richiedere una copia autentica del provvedimento che sia leggibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)