Sez. 2 - , Sentenza n. 7802 del 08/10/2019 Ud. (dep. 27/02/2020) Rv. 278630 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - COIMPUTATO | Cessione o vendita di sostanza stupefacente - Concorso necessario dell’acquirente - Esclusione – Esame dell’acquirente come testimone assistito – Ammissibilità - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - COIMPUTATO
Tra il venditore, o cedente, della sostanza stupefacente e l'acquirente che intenda effettuare successive vendite o cessioni illecite non ricorre un'ipotesi di concorso di persone ex art. 110 cod. pen., atteso che i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle diverse ed autonome condotte monosoggettive previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti separatamente, l'acquirente, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)