Sez. L, Sentenza n. 8017 del 22/07/1995 (Rv. 493392 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI | Assegno di cura e sostentamento post-sanatoriale ex art. 4 legge n. 1088 del 1970 - Spettanza ai fruitori dell'indennità post-sanatoriale alla data dell'entrata in vigore di detta legge - Sopravvenuta disciplina ex art. 1 legge n. 88 del 1987 - Estensione del beneficio ai fruitori in epoca anteriore alla legge del 1970 - Conseguenze - Prescrizione quinquennale del diritto - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - PRESTAZIONI
In tema di prestazioni a favore dei soggetti colpiti da tubercolosi mentre l'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, che ha introdotto per la prima volta in favore degli indicati soggetti l'assegno di cura e sostentamento post-sanatoriale, ha previsto tale trattamento soltanto per coloro che alla data della entrata in vigore della stessa legge fruivano dell'indennità post-sanatoriale, l'art. 1 della legge 4 marzo 1987, n. 88 (sostituendo il quinto comma dell'art. 4 della cit. legge n. 1088 del 1970, già sostituito dall'art. 6, secondo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 419 ha esteso il medesimo beneficio anche a coloro che della menzionata indennità post-sanatoriale avessero fruito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 1088 del 1970; i quali, pertanto, alla stregua dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., possono far valere il diritto ai singoli ratei dell'assegno entro il termine prescrizionale di cinque anni, con decorrenza (non dalla cessazione del trattamento post-sanatoriale, avvenuta in un momento in cui essi non avevano ancora diritto all'indicato assegno ma) dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, che, come disposto dall'art. 1 della menzionata legge n. 88 del 1987, costituisce il termine iniziale di decorrenza del diritto all'assegno per coloro che abbiano presentato la relativa domanda oltre il termine di novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 4, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 6, Legge 04/03/1987 num. 88 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)