Sez. 5, Sentenza n. 604 del 05/06/1968 Ud. (dep. 05/08/1968) Rv. 108965 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - CONDIZIONI.*
L'esimente del fatto scusabile prevista dall'ultima parte dell'art. 116 RD 21 dicembre 1933, n 1736, e invocabile solo se sia stata fornita al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno il che non si verifica quando viene versato un titolo non liquido. Affinche possa ritenersi validamente costituita presso il trattario la provvista fatta con la girata di un assegno, occorre che l'effetto sia stato incassato oppure (poiche ai fini dell'esistenza della somma sufficiente richiesta dal n.2 del citato art.116, e sufficiente che il trattario si sia obbligato in virtu di qualsiasi convenzione a pagare il titolo alla presentazione) che sia stato ricevuto senza la consueta riserva del salvo buon fine. Mancando quelle condizioni, non e disponibile per il correntista l'attivo del conto corrente derivato dallo accreditamento dell'assegno, che quindi, fino all'incasso effettuato, si risolve in un'espressione meramente contabile. (Conf.107326, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)