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Sez. 6, Sentenza n. 7391 del 23/01/2013 Cc. (dep. 14/02/2013) Rv. 254877 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Annullamento in cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto - Formula dell'annullamento - Indicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254877-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

L'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di patteggiamento che abbia recepito un accordo delle parti fondato sull'erronea qualificazione giuridica del fatto va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito perché proceda a nuovo giudizio, in quanto detto vizio produce la nullità irrimediabile del patto con conseguente necessità di riportare la situazione processuale alla fase precedente la sua stipula.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)