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Sez. L, Sentenza n. 891 del 29/03/1974 (Rv. 368797 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1974-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368797-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZE.*

Per accertare se sussiste o meno un'invalidita pensionabile, occorre tener conto sia della capacita di lavoro che della capacita di guadagno, che esprimono concetti diversi, l'una essendo suscettibile di diminuzione per effetto delle infermita psico-fisiche dell'assicurato, la altra presupponendo la prima, ma avendo altresi riguardo ai fattori soggettivi (quali il sesso, l'eta e le attitudini dell'assicurato) od estrinseci (di natura economico-sociale, ambientali e di mercato) influenti sulla concreta, effettiva possibilita dell'assicurato di utilizzare, in modo proficuo, non usurante e continuativo, le residue energie di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed al suo stato morboso fisio-psichico. (V 3456'72, mass n 361343).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)