Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Testo in vigore al
Art. 15
1. L'imposta si applica per scaglioni di incremento
imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.
2. L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;
d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento.5
Art. 16 Determinazione delle aliquote
1. La misura delle aliquote di cui al precedente articolo e' stabilita dal comune con deliberazione adottata dal consiglio con riguardo, da una parte, alle esigenze finanziarie anche in riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato ed alle ulteriori previsioni di spesa e, dall'altra, alle condizioni dell'economia locale.
2. Le deliberazioni debbono essere adottate entro il 1 agosto dell'anno precedente a quello di applicazione del tributo e debbono essere inviate al competente organo di controllo non oltre il 10 agosto.
3. Divenuta esecutiva la delibera, il comune deve farne pervenire copia autentica, non oltre il 1 novembre, al Ministero delle finanze, che annualmente pubblica l'elenco delle aliquote vigenti nei singoli comuni.
4. Per il primo anno di applicazione, nonche' successivamente se il comune non adempie a quanto di competenza nei termini anzidetti, le aliquote del tributo sono stabilite nelle misure minime previste nel precedente articolo.
5. Qualora la misura delle aliquote non venga modificata nelle forme e nei termini stabiliti dai commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote in vigore.
Art. 17 Ufficio competente all'accertamento e alla riscossione
1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.
Art. 18 Dichiarazione
1. I cedenti, i donatari, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denuncie agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6.
2. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice .
3. Le spese di cui all'art. 11 se gia' non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passivita' agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.
4. Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa.
5. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni.
6. Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si e' compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1 gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.
7. Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprieta' o della nuda proprieta' dell'immobile al compimento del decennio, nonche', a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1 gennaio 1973.
8. Se l'atto di alienazione non e' soggetto a registrazioni in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso.
Art. 19 Accertamento e riscossione dell'imposta
1. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di successione.
2. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello gia' definito a norma dell'art. 6, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.
Art. 20 Rettifica delle dichiarazioni
1. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica avviso di accertamento:
a) dei valori attribuiti al bene;
b) delle spese ritenute non ammissibili;
c) degli importi riconosciuti ammissibili per le spese effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non documentate.
2. L'accertamento se riguarda anche la determinazione del valore ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione puo' essere notificato con un unico avviso.
3. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia.
4. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
5. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 18 l'ufficio puo' procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.
Art. 21 Imposta complementare
1. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruita' delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili e' effettuata nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
2. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione l'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui e' stato definitivamente accertato il detto valore finale.
Art. 22 Partecipazione del comune all'accertamento
1. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'art. 18, primo e terzo comma relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche , deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.
2. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato puo' formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori gia' definiti ai fini delle imposte di registro o di successione.
3. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.
4. Presso ogni ufficio del registro e' costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso.5
6. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi del precedente art. 20.
Art. 23 Sanzioni
1. Per l'omessa o tardiva dichiarazione prevista dal primo o dal sesto comma dell'art. 18 e' dovuta una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto e' dovuta una soprattassa pari al dieci per cento della medesima.
3. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati di cui alla lettera b) dell'art. 18, che abbia determinato una liquidazione di imposta in misura inferiore a quella dovuta, il contribuente e' soggetto al pagamento, oltre che della differenza di imposta, di una soprattassa pari al venti per cento della differenza stessa.
4. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non abbiano richiesto o non abbiano prodotto la dichiarazione prevista dal primo comma dell'art. 18 incorrono in una pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.
5. Sono applicabili le riduzioni stabilite in materia di soprattasse per l'imposta di registro.
Art. 24 Soprattassa per infedele dichiarazione
1. Quando l'incremento di valore definito supera di oltre un quarto l'incremento risultante dalla dichiarazione del contribuente, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
2. Ai fini del confronto di cui al precedente comma e della determinazione della soprattassa si tiene conto del valore iniziale gia' definito ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 6, ferma restando l'applicazione della soprattassa di cui all'art. 23, terzo comma, nei casi ivi previsti.
3. Quando l'accertamento e' definito per omessa impugnazione da parte del contribuente ovvero con l'adesione del contribuente medesimo, la soprattassa prevista dal presente articolo e' ridotta alla meta'.
Art. 25 Esenzioni e riduzioni
1. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilita'. L'esenzione e' revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario: il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa. e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni.
2. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:
a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica;
b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreche' l'attivita' commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle societa' che esercitano esclusivamente attivita' di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;
e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;
f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attivita' sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso;
g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
h) degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;
i) degli immobili di proprieta' della Cassa per la formazione della piccola proprieta' coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.
3. Per gli immobili di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.
4. L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.
5. L'imposta di cui all'articolo 3 e' ridotta:
a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricole o forestali sempre che l'attivita' agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;
c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.
6. L'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge.
Art. 26 Solidarieta'
1. Le obbligazioni previste dal presente decreto sono solidali tra gli alienanti ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.
Art. 27 Intrasferibilita' dell'imposta
1. E' nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente decreto.
Art. 28 Privilegi
1. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e delle relative soprattasse e degli interessi e' privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dello art. 2780 del codice civile.
2. Per le imposte suppletive il privilegio non si puo' esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Art. 29 Devoluzione e rimborso dell'imposta
1. Le somme riscosse per imposta, interessi e soprattasse sono attribuite al comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile.
2. Per gli immobili ubicati in piu' comuni l'imponibile e' ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta e' liquidata separatamente con l'aliquota applicabile in ciascun comune.
3. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.
4. Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'Intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.
5. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le ulteriori modalita' per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.
Art. 30 Delegazioni
1. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere.
2. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.
Art. 31 Disposizioni varie
1. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle sopratasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione. Qualora l'imposta sia applicata per decorso del decennio la dilazione di pagamento non puo' in nessun caso superare i tre anni.
2. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.
3. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso o di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, e' dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato.
4. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non da' luogo a rimborso dell'imposta ne' ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione.
5. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel terzo comma dell'art. 2.
Art. 32 Norme transitorie e finali
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi di miglioria previsti dalle norme vigenti, nonche' l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili istituita con legge 5 marzo 1963, n. 246.
2. L'ente titolare puo' tuttavia procedere all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta e dei contributi di cui al primo comma se alla data di entrata in vigore del presente decreto si era gia' verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta o del contributo.
3. L'importo del contributo di miglioria o di altre analoghe contribuzioni obbligatorie corrisposte nel periodo preso a base per il calcolo dell'incremento imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e' detratto dall'ammontare dell'imposta medesima.
4. L'imposta prevista dal presente decreto e' deducibile dalla plusvalenza assoggettata all'imposta di ricchezza mobile.
Art. 33
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 12. - CARUSO