diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12398 del 20/11/1992 (Rv. 479637 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso | Liquidazione - Provvedimento - Impugnazione per Cassazione - Legittimazione passiva - Curatore speciale del fallimento - Spettanza - Curatore speciale - Nomina - Autorità competente.
Stato
decisa il 1992-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479637-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso

Il principio per cui, in caso di conflitto d'interessi tra rappresentante in giudizio e rappresentato, va nominato a quest'ultimo un curatore speciale, ha validità generale e comprende tutti i casi in cui vi sia un contrasto tra un centro autonomo d'interessi, ancorché non dotato di personalità giuridica, ed il suo rappresentante, sicché esso si applica anche quando il conflitto sorga tra il fallimento ed il suo curatore, in ordine alla misura del compenso di questi. Ne consegue che il curatore, ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione del proprio compenso, deve richiedere previamente al primo presidente della Corte di Cassazione - non al giudice delegato, né al Tribunale fallimentare - la nomina di un curatore speciale del fallimento, nei cui confronti va proposto il ricorso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)