Sez. 1, Ordinanza n. 1002 del 14/06/1968 Cc. (dep. 16/07/1968) Rv. 108753 - 01
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI -COMPETENZA STABILITA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA ASSOLUTA.*
COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI -COMPETENZA STABILITA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA ASSOLUTA.*
L'art. 60 cod. proc. pen., per cui nei procedimenti riguardanti magistrati il giudice deve essere designato dalla Corte di Cassazione, esclude la capacita del giudice, che sarebbe competente secondo i normali criteri, a conoscere di un determinato procedimento, onde la inosservanza della particolare Competenza prevista dallo stesso articolo determina nullita assoluta ai sensi dell'art. 185 n.1 cod.proc.pen. (V. 104941, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)