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Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia

Testo in vigore al

Art. 6 Inquadramento nel ruolo dei commissari

1. I funzionari civili di pubblica sicurezza fino alla qualifica di vice questore aggiunto, le ispettrici della polizia femminile fino alla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze, nelle sotto elencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato:

  1. a) nella qualifica di vice questore aggiunto, il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi;

  2. b) nella qualifica di commissario capo, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi;

  3. c) nella qualifica di commissario il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi.

2. Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianita' maturata nella qualifica.

3. Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) e' scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva.

4. Resta salva l'applicazione, se piu' favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 7 Personale delle qualifiche ad esaurimento

1. Il ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' conservato ad esaurimento.

2. Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questore o di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonche' agli ufficiali del ruolo ordinario destinatari delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 5, si applicano, ai fini dell'inquadramento nello stesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3.

3. Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni della qualifica di vice questore aggiunto del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Art. 8 Inquadramento delle assistenti della polizia femminile nel ruolo degli ispettori

1. Le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

2. Sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore principale, le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile che alla predetta data hanno maturato un'anzianita' di servizio inferiore ai tredici anni.

3. Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11.

Art. 9 Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli

1. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalita' di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:

  1. a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;

  2. b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;

  3. c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;

  4. d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore.

Art. 10 Inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe

1. I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al successivo art. 11 sono inquadrati secondo l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo.

2. I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso art. 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata alla lettera a) del precedente art. 9.

3. I marescialli carica speciale, che non superino il concorso per titoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nella qualifica di ispettore principale.

4. Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di posti di cui alla lettera b) dell'art. 9, sono altresi' inquadrati i marescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili.

5. I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di prima classe scelti e di prima classe.

6. I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera c) dell'art. 9;

7. qualora non vi siano posti disponibili in detta qualifica, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera d) dell'art. 9.

8. Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'art. 9, lettere a), b) e e).

9. Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

10. I marescialli di prima classe scelti e prima classe, che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti.

11. I marescialli di prima classe scelti sono inquadrati in tale qualifica conservando l'anzianita' della qualifica di scelto secondo l'ordine di conferimento di detta qualifica. I marescialli di prima classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.

Art. 11 Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio

1. I concorsi per titoli di servizio e per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

2. Il termine per la presentazione delle domande, l'indicazione del numero dei posti, le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria le materie oggetto del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 12 Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe

1. I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 10 nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art. 9, mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di seconda e di terza classe.

2. Le modalita' del concorso per titoli di servizio e colloquio sono stabilite dal precedente art. 11.

Art. 13 Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe

1. I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono inquadrati, fino alla copertura delle aliquote di posti previste dalle lettere b), e), e d) dell'art. 9, nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito.

2. I marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cui al precedente articolo, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo il personale di cui al nono comma dell'art. 10.

3. Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'art. 9, lettere a), b) c) e d).

4. Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo, e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

5. I marescialli di seconda e terza classe che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti.

6. I marescialli di seconda classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo di terza classe, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente capo.

7. I marescialli di terza classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianita' maturata nel grado, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.

Art. 14 Corso di aggiornamento

1. I marescialli dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 15 Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo

1. Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se piu' favorevole, e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore.

2. Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore.

Art. 16 Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di brigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

2. E' altresi' inquadrato nella stessa qualifica, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito il grado di brigadiere, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121; detto personale segue nella qualifica di sovrintendente principale quello inquadrato ai sensi del comma precedente.

3. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di vice brigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente.

4. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del successivo comma.

5. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito.

6. Il personale promosso in applicazione del disposto dell'art. 96 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice sovrintendente, conservando l'anzianita' nel grado, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente.

Art. 17 Inquadramento nel ruolo degli assistenti

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, e inquadrato nel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':

  1. 1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianita' di servizio o i dieci anni di anzianita' di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' di grado;

  2. 2) nella qualifica di assistente principale, gli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianita' di servizio conservando l'anzianita' maturata nel grado;

  3. 3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianita' di servizio.

2. E', altresi', inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianita' maturata nel grado di appuntato, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente principale.

Art. 18 Inquadramento nel ruolo degli agenti

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica di guardia scelta, e' inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti della Polizia di Stato, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo.

2. E' altresi' inquadrato nella qualifica di agente scelto il personale che abbia conseguito la qualifica di guardia scelta, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il personale di cui ai precedenti commi conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di guardia scelta, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli assistenti della Polizia di Stato.

4. Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il grado di guardia, e' inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianita' di grado, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.

Titolo III. Ruoli ad esaurimento

Art. 19 Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e sottufficiali provenienti dal ruolo ordinario dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

  1. 1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;

  2. 2) ruolo ad esaurimento dei commissari;

  3. 3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

Art. 20 Ruolo ad esaurimento dei dirigenti

1. Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

  1. a) dirigente generale;

  2. b) dirigente superiore;

  3. c) primo dirigente.

Art. 21 Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti

1. Il personale che riveste il grado di tenente generale, maggiore generale e di colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e che alla predetta data si trovi nelle posizioni di "richiamato in servizio temporaneo" o "a disposizione" o "in aspettativa per riduzione di quadri" e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente.

2. Sono, altresi', inquadrati nelle suddette qualifiche i pari grado provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi dell'art. 96, lettere p) e q), della legge 1 aprile 1981, n. 121, ovvero che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianita' di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato.

Art. 22 Ruolo ad esaurimento dei commissari

1. Il ruolo ad esaurimento dei commissari comprende l'unica qualifica di vice questore aggiunto.

Art. 23 Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari

1. Il personale avente il grado di tenente colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo che proviene dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica di vice questore aggiunto del ruolo ad esaurimento dei commissari, secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianita' di grado.

2. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto di inquadramento nel ruolo dei commissari.

Art. 24 Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti

1. Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

  1. a) sovrintendente capo;

  2. b) sovrintendente principale;

  3. c) sovrintendente;

  4. d) vice sovrintendente.

Art. 25 Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti

1. I sottufficiali, provenienti dal ruolo ordinario, sono inquadrati a domanda nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, secondo le corrispondenze ed i criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16.

2. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 26 Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ai sottufficiali e appuntati in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, nonche' ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo:

  1. a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;

  2. b) ruolo ad esaurimento dei commissari;

  3. c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti;

  4. d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.