Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011 (Rv. 619121 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Azione di ripetizione di indebito da parte dell'espropriato dopo la chiusura del procedimento esecutivo - Esperibilità sul presupposto della illegittimità dell'esecuzione per motivi sostanziali - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)