Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 168 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15226
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Oneri deducibili
- Assegni alimentari ex art 433 cod. civ.
- Prevista deducibilità solo per quelli corrisposti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria
- Esclusione per quelli versati volontariamente
- Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché verifichi nuovamente, non contenendo l'ordinanza di rimessione alcun cenno in ordine alla controversia oggetto del processo tributario, se la questione sia effettivamente rilevante, evidenziando il rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio.
Norme impugnate
- art. 10, lett. i) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. i) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano sul ricorso proposto da De Paoli Pierluigi contro il Primo Ufficio II.DD. di Milano, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza in data 6 aprile 1989 (r.o. n. 449 del 1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. i) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
che in tal senso sembra doversi interpretare l'atto di rimessione, carente, nella sua parte dispositiva, dell'indicazione precisa della disposizione che si intende impugnare;
che la norma della cui costituzionalità si dubita viene censurata nella parte in cui, prevedendo la deducibilità degli assegni alimentari di cui all'art. 433 del codice civile soltanto se corrisposti in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e non anche quando siano versati volontariamente, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra oneri che hanno identica natura, in quanto assolvono alla medesima funzione assistenziale;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, in via preliminare, il difetto di motivazione in ordine al presupposto della rilevanza e sostenendo comunque, l'inammissibilità della questione che atterrebbe al piano delle scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore;
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione, non contenendo il benché minimo accenno alla controversia oggetto del processo tributario, non consente alcuna valutazione in ordine al presupposto della rilevanza la cui sussistenza, peraltro, non è affermata né motivata;
che il giudice a quo deve verificare se la questione sollevata sia effettivamente rilevante, evidenziandone il rapporto di necessaria pregiudizialità, rispetto alla definizione del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di I grado di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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