Sez. 5 - , Ordinanza n. 23256 del 27/09/2018 (Rv. 650687 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Controllo ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Oggetto - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di IVA, il controllo di cui all'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 ha ad oggetto la regolarità formale della fattura emessa dall'altro contraente ed, in particolare, la presenza nel documento dei requisiti essenziali indicati dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972: in mancanza, il committente o il cessionario sono tenuti alla regolarizzazione della fattura, trattandosi di omissioni idonee ad incidere sulla dichiarazione e sulla determinazione della base imponibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)