Sez. L, Sentenza n. 13351 del 12/06/2014 (Rv. 631463 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Mancata contestazione con l'appello del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado - Rilevazione d'ufficio dal parte del giudice d'appello - Giudicato interno - Configurabilità - Conseguenze - "Error in procedendo" - Esame degli atti da parte della S.C.
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Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello - in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cui fa riscontro quello del "tantum devolutum quantum appellatum" - ha per oggetto la controversia decisa dalla sentenza di primo grado entro i limiti della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto di appello. Ne consegue che la sentenza di secondo grado non può rilevare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado qualora tale profilo, in difetto di specifico motivo d'appello, risulti ormai coperto da giudicato sostanziale interno ed in tal caso, configurandosi un "error in procedendo", la S.C. è giudice anche del fatto e può procedere direttamente all'interpretazione degli atti processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2909
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)