Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19303 del 02/08/2017 (Rv. 645153 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - TRASMISSIONE | Successione legittima - Trasmissione del diritto ad accettare l'eredità in favore di chiamato a propria volta erede del chiamato precedente - Distinti atti di accettazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - TRASMISSIONE
In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 479, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)