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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19303 del 02/08/2017 (Rv. 645153 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - TRASMISSIONE | Successione legittima - Trasmissione del diritto ad accettare l'eredità in favore di chiamato a propria volta erede del chiamato precedente - Distinti atti di accettazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645153-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - TRASMISSIONE

In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 479, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)