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Sez. 6, Sentenza n. 17312 del 31/10/1989 Ud. (dep. 15/12/1989) Rv. 182819 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - COMPONENTE DI ORGANO COLLEGIALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1989-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182819-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - COMPONENTE DI ORGANO COLLEGIALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*

Per la configurabilità del delitto di interesse privato in Atti di ufficio (art. 324 cod. pen.) è necessario che l'atto oggetto dell'illecito interessamento del pubblico ufficiale sia un atto rientrante nella Competenza e negli scopi dell'ente pubblico e non già di natura privatistica. Il reato può riguardare Atti di qualsiasi natura della pubblica amministrazione presso la quale l'agente presti il suo ufficio, senza alcuna distinzione fra Atti interni o esterni, preparatori o perfetti, compresi gli Atti non deliberativi e quelli vincolati. Esso è configurabile nel comportamento del pubblico ufficiale componente di un organo collegiale il quale, partecipando o meno alla delibera dell'ente pubblico, svolga una concreta ingerenza influenzando con la propria condotta, commissiva od omissiva, verbale o scritta, gli altri componenti dell'organo collegiale in maniera da orientarne il voto per ottenere una decisione favorevole. Per la sussistenza del delitto - la cui oggettività giuridica consiste nella tutela dell'imparzialità, del prestigio e del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, la cui Azione deve essere esercitata nell'esclusivo interesse pubblico - è irrilevante che nell'attività del pubblico ufficiale non sia riscontrabile alcuna irregolarità, ben potendosi ipotizzare il reato anche in relazione ad un atto formalmente e sostanzialmente legittimo; ciò che rileva, invece, è che il pubblico ufficiale che ha formato, o concorso a formare, l'atto amministrativo, abbia associato alla finalità pubblica di esso un suo interesse privato. Per l'integrazione del reato è necessaria la presa di interesse nell'atto della pubblica amministrazione, ossia una condotta positiva - commissiva od omissiva - che integri una reale ingerenza profittatrice, non essendo sufficiente la mera coincidenza dell'interesse pubblico con quello privato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)