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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 218 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:218
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15272

  • Pene
  • Sanzioni sostitutive
  • Reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile per essersi richiesta alla Corte, in mancanza dei necessari presupposti, un intervento additivo. - S. n. 350/1985.

Norme impugnate

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento all'art. 53 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria;
punto 2
Considerato che il pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti oggetto del procedimento pendente innanzi a lui; che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985, ha già dichiarato inammissibile identica questione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Napoli in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze