Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 218 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15272
- Pene
- Sanzioni sostitutive
- Reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento all'art. 53 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli
nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria;
punto 2
Considerato che il pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti oggetto del procedimento pendente innanzi a lui;
che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985, ha già dichiarato inammissibile identica questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Napoli in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze