diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3477 del 09/11/1974 (Rv. 371979 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ENTE OSPEDALIERO - RIMOZIONE DALL'INCARICO DI CAPO INFERMIERE - DOMANDA DI ANNULLAMENTO PER CONDOTTA ANTISINDACALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371979-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ENTE OSPEDALIERO - RIMOZIONE DALL'INCARICO DI CAPO INFERMIERE - DOMANDA DI ANNULLAMENTO PER CONDOTTA ANTISINDACALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITA.*

L'AGO difetta di giurisdizione, per improponibilita assoluta della domanda, in ordine alla richiesta dell'associazione sindacale, rivolta al pretore a norma dell'art 28 dello statuto dei lavoratori, di annullamento del provvedimento di rimozione del dipendente di un'ospedale provinciale dall'incarico di capo-infermiere con retrocessione ad infermiere comune, sull'assunto che detto provvedimento sia stato adottato con finalita repressive dell'attivita sindacale svolta dal dipendente stesso. Trattandosi, invero, di rapporto di lavoro di dipendente di ente pubblico non economico, deve ritenersi che la tutela giurisdizionale accordata al pubblico impiegato (su sua iniziativa) innanzi al giudice amministrativo, con attribuzione di Competenza giurisdizionale esclusiva e con risultati sostanzialmente identici a quelli assicurati dalla procedura prevista dall'art 28 dello statuto dei lavoratori, realizzi quella diversa disciplina della materia che per quanto riguarda i rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici non economici, prevale, secondo il disposto dell'art 37, sulla disciplina dettata dallo stesso statuto. (V 1380'72, mass n 357957).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)