Sez. 3 - , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 (Rv. 645828 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Valutazione delle prove - Denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Errore di fatto censurabile nei limiti consentiti dal "nuovo" art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)