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Sez. L - , Ordinanza n. 30478 del 28/10/2021 (Rv. 662870 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Determinazione del periodo di comporto da parte della contrattazione collettiva - Art. 41 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 di Poste italiane s.p.a. - Interpretazione - Limite esterno del comporto - Nozione.
Stato
decisa il 2021-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662870-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di definizione del tempo massimo di conservazione del posto di lavoro (cd. limite esterno del comporto), il limite di ventiquattro mesi previsto dall'art. 41 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 di Poste italiane s.p.a. è riferibile ad entrambe le ipotesi contemplate dalla disposizione pattizia, di c.d. comporto secco e di comporto per sommatoria, dovendosi ritenere che le parti sociali abbiano così inteso contemperare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro nel perdurare della malattia con l'interesse datoriale al mantenimento di personale attivo nell'organizzazione aziendale, senza che tale previsione, così interpretata, possa dirsi confliggente con i principi di rango costituzionale posti a tutela del diritto alla salute o determini trattamenti discriminatori fra soggetti affetti da malattie gravi e non.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 14/04/2011 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)