diritto.io

Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva

Testo in vigore al

Art. 5

1. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6

1. Il sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

2. L'elezione del sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggi o fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed e' proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

4. Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta l'elezione e' rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numeri dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

5. Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6° 7° 8° e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7

1. Oltre i casi di ineleggibilita' previsti dal Titolo II, Capo I, non puo' essere nominato sindaco:

  1. 1) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

  2. 2) il ministro di un culto;

  3. 3) chi ricopre la carica di deputato provinciale;

  4. 4) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussore;

  5. 5) chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Art. 8

1. I Consigli Comunali durano in carica quattro anni.

2. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

3. Si procede, Inoltre, alla rinnovazione integrale:

  1. a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

  2. b) quando il Consiglio comunale per dimissioni od altra causa abbia perduto la meta' dei propri membri.

4. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n.

5. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

6. Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 9

1. La qualita' di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.

Titolo II. Elezioni comunali.

Capo I. Elettorato ed eleggibilita'.

Art. 11

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 214.

Art. 12

1. Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere.

2. La prova dell'alfabetismo in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternita' ed eta', domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune.

3. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 13

1. Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26.

Art. 14

1. Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

  1. 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiale;

  2. 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

  3. 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

  4. 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comuni e;

  5. 5) coloro che hanno li maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

  6. 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

  7. 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi esazioni di diritti somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

  8. 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via, amministrativa o in via giudiziaria;

  9. 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

  10. 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 15

1. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 16

1. I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Capo II. Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed operazioni elettorali.

Art. 17

1. L'elezione dei consiglieri comunali e' fatta con le norme di cui al presente Capo per i Comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al Capo successivo per gli altri comuni.

Art. 18

1. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

2. Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, puo' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

3. In questo caso, si procedera' all'elezione del consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

4. La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale.

Art. 19

1. Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

2. Il prefetto comunica inoltre il decreto ai presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 20

1. Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 200 elettori nei Comuni con piu' di 20.000 abitanti, 100 nei Comuni con piu' di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con piu' di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con piu' di 2000 abitanti e 10 nei minori.

2. Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

3. La popolazione del Comune e' determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

4. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dai giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere si applica il disposto dell'art. 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

5. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.

6. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, non paternita' e luogo di nascita.

7. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore e nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilita' a' sensi dell'art. 13.

8. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

9. Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di una lista nello stesso Comune, ne' puo' presentarsi come candidato in piu' di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi e' stato gia' eletto in un Comune, non puo' presentarsi come candidato in altri Comuni.

10. Le presentazioni di candidature devono essere fatte alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale.

Art. 21

1. La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

  1. a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

  2. b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui al 7° comma dell'articolo precedente;

  3. c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

  4. d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;

  5. e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

2. Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili e devono essere immediata mente comunicate al sindaco, per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

3. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Art. 22

1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione.

2. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

3. Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

4. Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

5. Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

6. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.

8. Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 23

1. In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il piu' anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il presidente e' designato dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica, ordine di precedenza per la designazione Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

4. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

5. Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una indennita' di soggiorno nella misura che sara' determinata dal primo presidente della Corte di appello all'atto della designazione.

Art. 24

1. Nel periodo compreso fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano eleggibili a consiglieri comunali, escludendone i candidati Qualora il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura.

2. Ai prescelti il sindaco notifica nel piu' breve termine e al piu' tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale L'ufficio di scrutatore e' gratuito.

Art. 25

1. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale dal presidente di esso tra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

  1. 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

  2. 2) notai;

  3. 3) impiegati dello Stato o degli enti locali;

  4. 4) ufficiali giudiziari.

2. Il segretario e' retribuito dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire duecento giornaliere.