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Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 20/04/2004 (Rv. 572185 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Sentenza di cassazione relativa a inadempimento contrattuale - Esame del nesso di causalità con il danno - Ammissibilità in sede di rinvio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572185-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Qualora la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio abbia avuto ad oggetto l'accertamento di un inadempimento contrattuale, ben può il giudice del rinvio prendere in esame il diverso problema, successivo ed eventuale, del nesso di causalità tra il comportamento denunziato e i danni asseritamente subiti dal contraente non inadempiente. (Nella specie, relativa ad omessa comunicazione del passaggio di tutte le azioni della società debitrice ad un nuovo soggetto incorporante, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del rinvio, che aveva escluso obblighi risarcitori, giacché l'incorporante aveva incluso integralmente l'incorporata (e quindi il patrimonio che dava garanzia di solvibilità), né era stato provato che la nuova società fosse in condizioni patrimoniali diverse dalla precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)