Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno
Testo in vigore al
Art. 23
1. Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.
2. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.
Art. 24
1. Il concessionario puo' disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.
Art. 25
Art. 26
1. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, ..., sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.
2. La facolta' di consentire la sospensione dei lavori spetta, alla stessa autorita' alla quale e' attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facolta' spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno.
3. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
Art. 27
1. Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale.
2. Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, e' nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.
3. Indipendentemente dalla nullita' suddetta, il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.
4. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti, dopo avere inteso l'Amministrazione militare.
5. Il decreto che autorizza il trasferimento e' registrato con tassa fissa di L. 10.
Art. 28
1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.
2. Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.
3. Trascorso tale termine, il detto rappresentante sara' nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.
Art. 29
1. I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
2. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'autorita' pubblica la necessaria assistenza.
Art. 30
1. L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera puo' essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
2. Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale.
3. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario.
4. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreche', a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 15.
Art. 31
1. Il concessionario e' tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.
2. Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 10.
Art. 32
1. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
2. In caso di contestazione circa la necessita' e le modalita' delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.
3. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario puo' domandare la dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione e' fatta dal Ministro per l'economia nazionale, ....
4. Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale puo' ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennita' e disponendone il deposito.
Art. 33
1. La concessione cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza.
Art. 34
1. La concessione scaduta puo' essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
Art. 35
1. Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.
2. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.
Art. 36
1. Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.
2. In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorita' giudiziaria.
Art. 37
1. Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e' tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procedera' alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.
Art. 38
1. Il Concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui e' stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario e' costituito custode della miniera ed e' tenuto a non fare piu' lavori di coltivazione mineraria, ne' a variarne in qualsiasi modo lo stato.
3. L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.
4. In caso di inosservanza ne' ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.
Art. 39
1. Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, ....
Art. 40
1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:
1° non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
2° non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 27.
Art. 41
1. La decadenza dalla concessione e' pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ....
2. Contro il decreto che pronuncia la decadenza, e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Art. 42
1. Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritti all'ufficio delle ipoteche.
2. Dalla data dei decreti predetti, il concessionario e' esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.
Art. 43
1. La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza puo' essere nuovamente concessa.
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Puo' altresi' ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purche' ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 36.