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Sez. 2, Sentenza n. 5613 del 19/05/1972 Ud. (dep. 05/09/1972) Rv. 121819 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE -DICHIARAZIONI DI IMPUTATO A PROPRIA DISCOLPA - DINIEGO DI VERIDICITA DI TESTIMONIANZA DI ACCUSA - ESCLUSIONE DEL REATO DI CALUNNIA - INCOLPAZIONE DI ALTRA PERSONA - SUSSISTENZA DEL REATO DI CALUNNIA.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121819-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE -DICHIARAZIONI DI IMPUTATO A PROPRIA DISCOLPA - DINIEGO DI VERIDICITA DI TESTIMONIANZA DI ACCUSA - ESCLUSIONE DEL REATO DI CALUNNIA - INCOLPAZIONE DI ALTRA PERSONA - SUSSISTENZA DEL REATO DI CALUNNIA.*

L'animus defendendi esclude la punibilita per il reato di calunnia quando l'imputato neghi, davanti al giudice, la veridicita di una deposizione testimoniale a suo sfavore(attribuendo cosi al testimone il reato di falsa testimonianza), e cio perche, in tal caso, l'incolpazione costituisce il mezzo necessario per respingere una testimonianza contraria, ossia il mezzo per esercitare il proprio diritto di difesa, che, nella sua ampiezza, giustifica non soltanto il silenzio ma anche il mendacio. Si e fuori delle anzidette ipotesi, essendo travalicata la necessita inerente al diritto di difesa, quando l'imputato, non limitandosi a negare la propria reita anche col mezzo di incolpare altri di falsa testimonianza, incolpi un terzo di un reato specifico, conoscendone l'innocenza. (V 121333, anno 1972, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)