Sez. 3, Sentenza n. 18799 del 28/08/2009 (Rv. 609362 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - LEGITTIMA DIFESA | Elementi costitutivi - Pericolo di ingiusta offesa e proporzionalità - Ricorrenza nel caso di minaccia di far valere un diritto - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - LEGITTIMA DIFESA
La legittima difesa di cui all'art. 2044 cod. civ., idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale d'una offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa. Tali elementi debbono ritenersi sussistenti nel caso in cui il creditore impedisca di fatto al debitore, minacciando azioni giudiziarie, la dispersione dei propri beni mobili attraverso l'alienazione a terzi. (In applicazione di questo principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale non aveva ravvisato alcuna responsabilità civile nella condotta del creditore che, dopo avere ottenuto un sequestro conservativo su capi di bestiame del debitore, ma prima che questo potesse essere eseguito, aveva impedito che i beni sequestrati fossero consegnati ad un terzo acquirente, minacciando azioni giudiziarie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2044
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)