Sez. 3, Sentenza n. 4808 del 26/07/1986 (Rv. 447507 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RICONVENZIONALI - PROVVEDIMENTO D'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - IMPUGNABILITÀ CON L'ISTANZA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RICONVENZIONALI - PROVVEDIMENTO D'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - IMPUGNABILITÀ CON L'ISTANZA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con cui il giudice istruttore dichiari la inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto tardiva e non accettata dalla controparte, ha carattere ordinatorio in ordine alla ritualità del simultaneus processus e non costituisce comunque pronuncia sulla relativa Competenza, onde non è impugnabile con l'istanza di regolamento ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ.. (V 3701/84, mass n 435692; (Conf 1730/78, mass n 391143; (Conf 4203/75, mass n 378554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)