diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15462 del 11/06/2008 (Rv. 603551 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Aumento della misura del risarcimento determinata con sentenza passata in giudicato - Azione nei confronti di altro coobbligato convenuto in separato giudizio - Eccezione di giudicato "ex" art. 1306, comma secondo, cod. civ.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603551-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, non può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti dall'art 1306, comma secondo, cod. civ., opponga al creditore detto giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)