Sez. 1, Sentenza n. 10428 del 18/05/2005 (Rv. 584045 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza di liquidazione - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Deduzione di vizi di motivazione - Ammissibilità - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111, secondo comma, Cost., contro l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art.29 della legge n.794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)