Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 716 Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga ... di minori
1. Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ... ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.
2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Art. 717
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180
Capo II. Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I. Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Art. 718 Esercizio di giuochi d'azzardo
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.
Art. 719 Circostanze aggravanti
1. La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:
Art. 720 Partecipazione a giuochi d'azzardo
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco
1. Agli effetti delle disposizioni precedenti:
1) sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;
2) sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato.2912102157
Art. 722 Pena accessoria e misura di sicurezza
1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.102157
Art. 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo
1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
2. Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e' dell'ammenda fino a lire cinquecento.
Art. 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.146
2. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
Art. 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Art. 726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.
Art. 727 Abbandono di animali
1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Sezione II. Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Art. 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui
1. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
2. Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Art. 729
IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
2. Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
Titolo secondo. Delle contravvenzioni concernenti l'attivita' sociale della pubblica amministrazione
Art. 731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
1. Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
Art. 732
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
1. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
2. Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.20
Art. 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
1. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.20
Titolo ii-bis. Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
Art. 734-bis Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
1. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi.