Sez. 6, Sentenza n. 46482 del 27/09/2023 Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285363-03
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE | Art. 234-bis cod. proc. pen. - Acquisizione di prove documentali mediante ordine europeo di indagine o altre forme di collaborazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali acquisite mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale reperibile in rete da fonti aperte, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti geograficamente si trovano.
Legge 18/03/2008 num. 48, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Decreto Legge 18/02/2015 num. 7 art. 2, Legge 17/04/2015 num. 43 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)