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Sez. 2, Sentenza n. 8023 del 24/07/1999 (Rv. 528921 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Accertamento della obiettiva violazione delle norme sulle distanze legali - Ulteriore accertamento della pericolosità o dannosità delle intercapedini - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528921-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In caso di nuova costruzione ad una distanza dal confine con il fondo limitrofo inferiore a quella prescritta dallo strumento urbanistico locale, è irrilevante, avuto riguardo alla finalità di natura pubblicistica delle norme violate, qualsiasi ulteriore accertamento sull'esistenza o meno di intercapedini (dannose o pericolose) in conseguenza della violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)