Sez. 5, Sentenza n. 22991 del 02/03/2015 Cc. (dep. 28/05/2015) Rv. 263645 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Delitti commessi con violenza contro la persona - Avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa - Necessità - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicabilità - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del pubblico ministero", è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, poiché l'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili. (In motivazione la Corte ha precisato che il pubblico ministero deve procedere ad espletare tale adempimento soltanto per i procedimenti relativi alle richieste di archiviazione depositate successivamente al 16 ottobre 2013, epoca di entrata in vigore della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha aggiunto all'art. 408 cod. proc. pen. il comma 3-bis).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)