Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 517-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75
Art. 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale
1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.
Capo ii-bis. Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare
Art. 517-quater Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari
1. Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.
Art. 517-quinquies Circostanza attenuante
1. Le pene previste dagli articoli 517-ter , 517-quater, 517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter , 517-quater, 517-sexies e 517-septies, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
Art. 517-sexies Frode alimentare
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita' agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualita' o quantita', sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti e' punito, se il fatto non e' previsto come piu' grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000..
2. La punibilita' e' esclusa quando la condotta, per le quantita' o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, e' di lieve entita'..
Art. 517-septies Commercio di alimenti con segni mendaci
1. Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita' agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorche' figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualita' o sulla quantita' degli alimenti o degli ingredienti e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 517-octies Pena accessoria e circostanze aggravanti
1. Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso..
2. Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravita' in ragione della quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. .
3. Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
4. Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati.
Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 518 Pubblicazione della sentenza
1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 518.1 Ulteriori pene accessorie
1. La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali..
2. Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice puo' disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attivita' nonche' la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso..
3. In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se e' ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies..
Art. 518.2 Confisca obbligatoria e per equivalente
1. Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma.
Titolo VIII-bis. Dei delitti contro il patrimonio culturale
Art. 518-bis Furto di beni culturali
1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
2. La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 518-ter Appropriazione indebita di beni culturali
1. Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
2. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.
Art. 518-quater Ricettazione di beni culturali
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
2. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-quinquies Impiego di beni culturali provenienti da delitto
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attivita' economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto e' punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-sexies Riciclaggio di beni culturali
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.
Art. 518-septies Autoriciclaggio di beni culturali
1. Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
3. Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
4. Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.
Art. 518-octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
Art. 518-novies Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 518-decies Importazione illecita di beni culturali
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
Art. 518-undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali
1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
2. La pena prevista al primo comma si applica altresi' nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonche' nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilita' di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Art. 518-duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o , ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
3. La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.