Sez. L, Sentenza n. 2196 del 06/05/1978 (Rv. 391585 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - CONTROVERSIA DI LAVORO - SENTENZA NON PUBBLICATA NE NOTIFICATA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - CONTROVERSIA DI LAVORO - SENTENZA NON PUBBLICATA NE NOTIFICATA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione contro sentenza pronunciata in controversie di lavoro dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, ma prima della pubblicazione o notificazione della stessa, non potendo trovare applicazione analogica l'art 433 cod proc civ, disciplinante l'appello con riserva dei motivi, stante la sua natura di norma speciale dettata unicamente per il giudizio di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)