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Sez. 1, Sentenza n. 23343 del 26/02/2015 Cc. (dep. 29/05/2015) Rv. 263783 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili - Prescrizione del credito - Necessità di accertamento da parte del giudice civile - Inattività della persona offesa - Non equivale a rinuncia.
Stato
decisa il 2015-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263783-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di riabilitazione del condannato, la prescrizione di un credito relativo alle obbligazioni civili derivanti da reato può essere dichiarata soltanto dal giudice civile competente, in quanto essa non può essere dichiarata, in sede penale, in base al solo decorso del tempo, ma è necessario accertare anche se vi sia stata interruzione o sospensione del termine di prescrizione e, a tali fini, la semplice inattività della persona offesa non può essere interpretata come rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)