diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008 (Rv. 602377 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FINITA LOCAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - IN GENERE | Azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone - Esercizio del diritto di recedere dal contratto da parte del conduttore nel corso del giudizio relativo alla predetta azione - Configurabilità - Effetto retroattivo della risoluzione sul rapporto contrattuale - Decorrenza dal momento della litispendenza - Effetto del recesso - Operatività dal momento in cui lo stesso é efficace per convenzione o per legge - Idoneità dell'esercizio del diritto di recesso a determinare la cessazione del rapporto - Condizioni - Idoneità dell'esercizio di tale diritto sulla fondatezza della domanda di risoluzione proposta e sulla prosecuzione del relativo giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602377-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FINITA LOCAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, una volta introdotta - sia con le forme speciali del procedimento per convalida sia con quelle ordinarie - l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone, retroagendo l'effetto risolutivo del rapporto contrattuale al momento della litispendenza, il diritto potestativo di recedere dal contratto può essere esercitato da parte del conduttore anche durante la pendenza del giudizio ma, essendo il recesso destinato a produrre, ove legittimo, l'effetto di cessazione del contratto al momento in cui é per convenzione o per legge efficace e, quindi, in un momento successivo a quello in cui dovrebbero prodursi gli effetti dell'azione di risoluzione proposta, la sua concreta idoneità a determinare la cessazione del rapporto dipende dall'eventuale rigetto della domanda di risoluzione ma non può produrre alcun effetto sulla fondatezza di essa e sulla prosecuzione del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)