Sez. 3, Sentenza n. 1908 del 16/06/1998 Cc. (dep. 31/07/1998) Rv. 211689 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Avverso l'ordinanza del giudice del riesame di un provvedimento pretorile - Legittimazione - Appartiene al procuratore presso il tribunale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di misure cautelari contro la decisione di riesame di un provvedimento di competenza pretorile è legittimato all'impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del riesame e non quello presso la Pretura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)