Sez. 1, Sentenza n. 3183 del 24/11/1962 (Rv. 254683 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - TERMINE DELLA DICHIARAZIONE DI NOMINA - STABILITO DALLE PARTI - DETERMINAZIONE DI TERMINE CERTUS AN ET QUANDO - NECESSITA - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - TERMINE DELLA DICHIARAZIONE DI NOMINA - STABILITO DALLE PARTI - DETERMINAZIONE DI TERMINE CERTUS AN ET QUANDO - NECESSITA - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Il diverso termine stabilito dalle parti in deroga a quello di tre giorni previsto dagli artt 1402 e 1405 cod civ, nel contratto per persona da nominare, non puo essere un termine incertus an et quando oppure certus an et incertus quando ma un termine certus an et quando che non faccia sorgere dubbio alcuno che lo adempimento prescritto dalla legge (nomina e comunicazione del contraente nominato) dovra avvenire in un determinato numero di giorni a partire dalla stipulazione del contratto, od a scadenza fissa, o in altro modo sicuramente determinato, con esclusione di ogni altra Forma di Determinazione incerta o generica del termine, o di Determinazione di esso ope iudicis, a norma dell'art 1183 cod civ. l'accertare se le parti hanno stabilito un termine diverso da quello di tre giorni normalmente previsto, a partire dalla stipulazione, dall'art 1402 cod civ, o se esse si sono, invece, rimesse alla legge, e demandato al giudice del merito, il cui apprezzamento al riguardo e incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione esente da errori di logica o di diritto. (V 180/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1405
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)