Sez. L, Sentenza n. 4919 del 20/09/1982 (Rv. 422928 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONI IN APPELLO - INSUSSISTENZA - ADESIONE O DISSENSO DALLA CONSULENZA DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONI IN APPELLO - INSUSSISTENZA - ADESIONE O DISSENSO DALLA CONSULENZA DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ.*
Nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici seguiti. (Conf 4943/78, mass n 394671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)