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Sez. U, Sentenza n. 473 del 27/02/1970 (Rv. 345485 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO CON RIFERIMENTO AL FATTO REATO - NUOVA QUALIFICAZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345485-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO CON RIFERIMENTO AL FATTO REATO - NUOVA QUALIFICAZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA.*

Qualora la sentenza penale irrevocabile sia di assoluzione per non aver commesso il fatto e la motivazione attesti che il fatto materiale non e stato commesso dall'imputato, il giudice civile deve attenersi a tale accertamento. Ma se il giudice penale ha usato la predetta formula con riferimento, sia pure improprio, al fatto reato, tanto da precisare in motivazione quali fatti materiali debbono ritenersi compiuti dall'imputato, il giudice civile o amministrativo o disciplinare, poiche e vincolato alla realta fenomenica ed obiettiva dei fatti accertati in Sede penale, non puo metterne in dubbio l'esistenza, in forza dell'art 28 cod proc pen, ma deve da essi trarre le logiche conseguenze ai fini del suo giudizio, con piena liberta per quanto attiene alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi. (V 3962-68, massima n 337512).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)