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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Titolo terzo. Del reato militare

Capo I. Del reato consumato e tentato

Art. 37 Reato militare

1. Qualunque violazione della legge penale militare e' reato militare.

2. E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non e', in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

3. I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.

Art. 38 Trasgressione disciplinare

1. Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.

Art. 39 Ignoranza dei doveri militari

1. Il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare.

Art. 41 Uso legittimo delle armi

1. Non e' punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

2. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare e' autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

Art. 42 Difesa legittima

1. Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Non e' punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessita' di respingere da se' o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

3. Non e' punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessita':

  1. 1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;

  2. 2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se cio' avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi e' fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

4. Se il fatto e' commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Art. 43 Nozione della violenza

1. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

Art. 44 Casi particolari di necessita' militare

1. Non e' punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessita' di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 45 Eccesso colposo

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorita', ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come reato colposo.

Art. 46 Pena per il delitto tentato

1. Il colpevole di delitto tentato e' punito:

  1. 1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione;

  2. 2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita e' la morte mediante fucilazione nel petto;

  3. 3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo;

  4. 4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Capo II. Circostanze del reato militare

Art. 47 Circostanze aggravanti comuni

1. Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

  1. 1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

  2. 2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

  3. 3° l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

  4. 4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o piu' militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;

  5. 5° l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare.

Art. 48 Circostanze attenuanti comuni

1. Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

  1. 1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

  2. 2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;

  3. 3° l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore.

2. Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

Art. 49 Provocazione

1. Per i reati militari, l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 50 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

1. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

2. Nondimeno, la pena detentiva, temporanea da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.

Art. 51 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

1. Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non e' determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:

  1. 1° alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

  2. 2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto e' sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;

  3. 3° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

  4. 4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 52 Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti o attenuanti

1. Se concorrono piu' circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.

2. La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non puo' comunque eccedere gli anni trenta.

3. La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:

  1. 1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione;

  2. 2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Capo III. Del concorso di reati

Art. 53 Pena di morte

1. Al colpevole di piu' reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.

Art. 54 Concorso di reati che importano l'ergastolo

1. Al colpevole di piu' reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione.

Art. 55 Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare

1. Quando concorrono piu' reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:

  1. 1° se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione; con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;

  2. 2° se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

Art. 56 Limiti dell'aumento di pena

1. Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne', comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.

Titolo quarto. Del reo

Capo I. Della recidiva

Art. 57 Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari

1. Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.