Sez. 5, Sentenza n. 5850 del 21/03/1979 Ud. (dep. 26/06/1979) Rv. 142346 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DISSIPAZIONE DI BENI - BANCAROTTA SEMPLICE - CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEATORIE O IMPRUDENTI - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DISSIPAZIONE DI BENI - BANCAROTTA SEMPLICE - CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEATORIE O IMPRUDENTI - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Le operazioni manifestamente o gravemente imprudenti previste dallo art 217 legge fallimentare, devono essere sempre qualificate, quanto meno in astratto, da un elemento di razionalita da valutare nella ottica delle esigenze dell'impresa e almeno dalla possibilita che l'operazione possa raggiungere risultati positivi nonostante l'errore di valutazione dell'imprenditore. Possibilita ed errore di valutazione che non e dato supporre nella preordinata, sistematica vendita cosiddetta sotto costo, che da luogo, pertanto, alla piu grave ipotesi di bancarotta fraudolenta per dissipazione, prevista dall'art 216 n 1 legge fallimentare.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)